Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato del 30 per cento. Per le imprese operanti nelle aree diverse da quelle indicate dal citato articolo 2, comma 539, della legge n,  244 del 2007, il suddetto credito di imposta è riconosciuto con un incremento pari al 20 per cento.

 

Pag. 7


      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1.